La sesta
ed ultima serata di LIA_LAB , si è svolta il 12 giugno, ha
visto come protagonisti il nostro socio e per l’occasione
responsabile del corso Paolo Conca, il Dott. Luca Erba della
Opsislab Srl, e i Consulenti della Certisis: Alessandro Rosi
e Andrea Paioro..
Argomento della serata: “Gli adempimenti burocratici: La
legge sulla Privacy e la legge 626. Le certificazioni”.
Inizia la serata il Dott. Luca Erba, argomento del suo
intervento è la legge sulla privacy e le sue applicazioni..
Il d.lgs 196/03 è una decreto che riguarda tutti i soggetti
economici che operando trattano dati personali. Le finalità
del d. lgs. 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto
del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente,
nella disciplina delle diverse operazioni di gestione
(tecnicamente "trattamento") dei dati, riguardanti la
raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la
modificazione, la comunicazione o la diffusione degli
stessi.
Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è
esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 del testo unico, in
cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano". Tale diritto appartiene
alla categoria dei diritti della personalità. Lo scopo della
legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma
di evitare che questo avvenga contro la volontà dell'avente
diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti
definisce i diritti degli interessati, la modalità di
raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi
raccoglie, detiene o tratta dati personali e le
responsabilità e sanzioni in caso di danni.
La Polizia Postale e la Guardia di Finanza si occupano di
vigilare sul rispetto di questo decreto.
Gli imprenditori, durante la relazione, fanno notare che
questa norma sembra complessa e difficilmente applicabile,
in quanto spesso i dati dei clienti, che vengono utilizzati
per lavorare, come per esempio la partita IVA, spesso
vengono facilmente reperiti attraverso altri organismi, come
per esempio il registro delle imprese, quindi non si capisce
la necessità di tale riservatezza. Il relatore rinnova il
concetto che la legge vuole tutelare l’uso dei dati solo
attraverso il consenso del soggetto e non il divieto
dell’uso dei dati. Spesso l’incrocio di dati sensibili, come
quelli giudiziari, determina lo stile di vita di un soggetto
e questo va oltre l’interesse lavorativo e quindi non va
divulgato dal datore di lavoro.
Gli stessi organi pubblici che dovrebbero avere maggiore
cura di tale riservatezza sono i maggiori denunciati per
violazioni. Questo perchè l’applicazione della legge è
piuttosto complessa.
Il piccolo imprenditore deve comunque organizzarsi in modo
tale da ottemperare a tale norma attraverso un D.P.S.
Documento Programmatico di Sicurezza nel quale sono distinti
e resi noti gli incarichi dei soggetti interessati dai dati:
titolare del trattamento dei dati: “la persona fisica,
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed
agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza”.
responsabile del trattamento dei dati: "la persona fisica,
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento dei dati personali".
incaricato del trattamento dei dati: "la persona fisica
autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile".
Inoltre è importante per un imprenditore avere
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da tutti
i soggetti di cui tratta i dati.
Con la conclusione dell’argomento, rimane comunque
perplessità tra la platea sui benefit che questa legge può
aver portato alle imprese.
Il secondo intervento ha come protagonista Alessandro Rosi e
ha per argomento la legge 626. La legge 626 è un decreto
legislativo introdotto in Italia nel 1994 per regolamentare
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche in questo caso il
relatore con delle slides molto dettagliate descrive la
legge e i suoi campi di applicazione, facendo notare agli
imprenditori presenti che oltre all’adempimento burocratico
questa legge comunque tutela i lavoratori sul posto di
lavoro perchè standardizza dei processi di auto-valutazione
sui rischi e il grado di pericolosità di un’azienda.
La Legge impone che ogni azienda deve avere un RSPP,
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l'RSPP
può essere il Datore di Lavoro stesso per tutte le aziende
che rientrano nell'articolo 10 della 626, quindi dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in
coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso
recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk
assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione
di un Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui, appunto
il RSPP, ne è il responsabile. La valutazione del rischio,
quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e,
successivamente, di tutte le misure di prevenzione e
protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le
probabilità e il danno conseguenti a potenziali infortuni e
malattie professionali.
Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il
Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei
posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di
un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza
nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione
dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento
di valutazione dei rischi", che non determina solo i
requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli
aspetti organizzativi e soggettivi associati allo
svolgimento dell'attività lavorativa.
Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione
di una Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.
18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve
essere consultato preventivamente in tutti i processi di
valutazione dei rischi. Nella aziende, o unità produttive,
che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza deve essere almeno 1 e deve essere eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per ricapitolare: il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione è la persona designata dal datore
di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di prevenzione e protezione;
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la
persona che deve rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro.
La serata si conclude con la promessa di far intervenire il
relatore rimasto, Andrea Paioro, per la certificazione ISO
9000, in una serata dedicata, vista la complessità
dell’argomento e soprattutto l’interesse pregnante.