La sesta ed ultima serata di LIA_LAB  , si è svolta il 12 giugno, ha visto come protagonisti il nostro socio e per l’occasione responsabile del corso Paolo Conca, il Dott. Luca Erba della Opsislab Srl, e i Consulenti della Certisis: Alessandro Rosi e Andrea Paioro..
Argomento della serata: “Gli adempimenti burocratici: La legge sulla Privacy e la legge 626. Le certificazioni”.
Inizia la serata il Dott. Luca Erba, argomento del suo intervento è la legge sulla privacy e le sue applicazioni.. Il d.lgs 196/03 è una decreto che riguarda tutti i soggetti economici che operando trattano dati personali. Le finalità del d. lgs. 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente "trattamento") dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi.
Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 del testo unico, in cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Tale diritto appartiene alla categoria dei diritti della personalità. Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell'avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti definisce i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni.
La Polizia Postale e la Guardia di Finanza si occupano di vigilare sul rispetto di questo decreto.
Gli imprenditori, durante la relazione, fanno notare che questa norma sembra complessa e difficilmente applicabile, in quanto spesso i dati dei clienti, che vengono utilizzati per lavorare, come per esempio la partita IVA, spesso vengono facilmente reperiti attraverso altri organismi, come per esempio il registro delle imprese, quindi non si capisce la necessità di tale riservatezza. Il relatore rinnova il concetto che la legge vuole tutelare l’uso dei dati solo attraverso il consenso del soggetto e non il divieto dell’uso dei dati. Spesso l’incrocio di dati sensibili, come quelli giudiziari, determina lo stile di vita di un soggetto e questo va oltre l’interesse lavorativo e quindi non va divulgato dal datore di lavoro.
Gli stessi organi pubblici che dovrebbero avere maggiore cura di tale riservatezza sono i maggiori denunciati per violazioni. Questo perchè l’applicazione della legge è piuttosto complessa.
Il piccolo imprenditore deve comunque organizzarsi in modo tale da ottemperare a tale norma attraverso un D.P.S. Documento Programmatico di Sicurezza nel quale sono distinti e resi noti gli incarichi dei soggetti interessati dai dati:
titolare del trattamento dei dati: “la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”.
responsabile del trattamento dei dati: "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali".
incaricato del trattamento dei dati: "la persona fisica autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile".
Inoltre è importante per un imprenditore avere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da tutti i soggetti di cui tratta i dati.
Con la conclusione dell’argomento, rimane comunque perplessità tra la platea sui benefit che questa legge può aver portato alle imprese.
Il secondo intervento ha come protagonista Alessandro Rosi e ha per argomento la legge 626. La legge 626 è un decreto legislativo introdotto in Italia nel 1994 per regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche in questo caso il relatore con delle slides molto dettagliate descrive la legge e i suoi campi di applicazione, facendo notare agli imprenditori presenti che oltre all’adempimento burocratico questa legge comunque tutela i lavoratori sul posto di lavoro perchè standardizza dei processi di auto-valutazione sui rischi e il grado di pericolosità di un’azienda.
La Legge impone che ogni azienda deve avere un RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l'RSPP può essere il Datore di Lavoro stesso per tutte le aziende che rientrano nell'articolo 10 della 626, quindi dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui, appunto il RSPP, ne è il responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità e il danno conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.
Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi", che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione di una Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante  per la sicurezza deve essere almeno 1 e deve essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per ricapitolare: il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di prevenzione e protezione;
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona che deve rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
La serata si conclude con la promessa di far intervenire il relatore rimasto, Andrea Paioro, per la certificazione ISO 9000, in una serata dedicata, vista la complessità dell’argomento e soprattutto l’interesse pregnante.